Introduzione
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla tassazione del docente part-time che svolge attività di ripetizioni. Con la risposta a un interpello del 8 marzo, sono state spiegate le modalità per applicare il trattamento fiscale in queste situazioni.
L’interpello in questione nasce da una domanda posta da un contribuente che, oltre a svolgere la professione di docenza presso una scuola statale, impartisce lezioni private. Il punto centrale è se sia obbligatorio aprire o meno una partita IVA per il docente part-time che fornisce lezioni private.
La normativa in vigore, delineata dall’articolo 1 della Legge 145/2018, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al 15% per i compensi derivanti dalle attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre. Tale imposta sostitutiva può essere versata entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’impianto normativo in vigore e fornito chiarimenti attraverso la Circolare 8/E del 10 aprile 2019. È stato specificato che i redditi tassati con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano per detrazioni, deduzioni o altre agevolazioni fiscali. Tuttavia, tali redditi sono rilevanti per la determinazione dell’ISEE. Per quanto riguarda l’IVA, le regole ordinarie rimangono in vigore e si applicano i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali previsti dalla normativa.